Inizio Pagina

Stampa questa pagina

Tasse e tributi

Imposta di soggiorno

Cos'è l'imposta di soggiorno

L’imposta di Soggiorno viene applicata dal Comune di Ragusa dal 1° Luglio 2012 in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo n° 23 del 14 Marzo 2011.
E’ stata adottata per la prima volta con deliberazione del Consiglio Comunale n° 71 del 23-11-2011, successivamente modificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 24-4-2013, ed attualmente viene disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 80 del 9 Dicembre 2020 (scarica il Regolamento)

Il presupposto dell’imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive situate nel comune di Ragusa come definito all ’art. 3, comma 1,
  • nelle strutture ricettive alberghiere e para alberghiere
  • nelle strutture ricettive extra alberghiere
  • nelle strutture ricettive all’aperto;
  • nelle strutture non ricettive relative agli immobili:
    - destinati alla loca zione breve, di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50;
    - in locazione esclusivamente per finalità/destinazione turistiche (locazioni turistiche).

Colui che alloggia nelle strutture ricettive è soggetto passivo dell’imposta.
I gestori delle strutture ricettive devono provvedere al relativo incasso, rilasciandone quietanza ed al successivo versamento al Comune di Ragusa, agendo come sostituto d’imposta (art.4).

Chi la paga

L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate nel territorio del Comune di Ragusa, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi ad eccezione della lett.d) art. 3, comma 1 (vedi art.3, comma 3).

Sono esenti

- I minori di dodici anni;
- Tutte le fattispecie contemplate e dettagliate nell’art. 7, comma 1 del vigente Regolamento.

Riduzione

La tariffa dell’imposta di soggiorno è ridotta nella misura del 30% nelle tipologie descritte all’art. 8.

Cosa deve fare il gestore

Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad agevolare l’assolvimento dell’imposta da parte di coloro che soggiornano presso la propria struttura, ed in qualità di agente contabile deve riversare e rendicontare al Comune di Ragusa Ufficio Tributi Imposta di Soggiorno, il relativo incasso.
Il gestore della struttura deve provvedere a registrare la struttura sul portale Tourist Tax

Come fare per essere inseriti sul portale Tourist Tax

Il gestore della struttura ricettiva deve inoltrare un'e mail a: touristtax@comune.ragusa.it con la seguente documentazione allegata:
  • SCIA e ricevuta pec di avvenuta consegna della dichiarazione di avvio attività
  • determina dirigenziale del Libero Consorzio dei Comuni (ex Provincia Regionale di RG) di determina dirigenziale del Libero Consorzio dei Comuni (ex Provincia Regionale di RG) di classificazione della struttura (se B & B) classificazione della struttura (se B & B)
  • copia del documento di riconoscimento del titolare della strutturacopia del documento di riconoscimento del titolare della struttura
  • indirizzoindirizzo di posta elettronica (e di posta elettronica (e-mail)
  • numero di cellulare.numero di cellulare.

Il suddetto portale rappresenta l'unico strumento per ottemperare agli obblighi relativi all'Imposta di Soggiorno.

La dichiarazione trimestrale contenente il numero di ospiti ed i relativi pernottamenti oltreché l’attestazione di avvenuto pagamento di quanto dovuto a titolo di imposta deve essere trasmessa entro e non oltre le sotto indicate scadenze per un totale complessivo di quattro dichiarazioni annue:
  • periodo 1° gennaio 31 marzo: entro il 16 aprile;
  • periodo 1° aprile 30 giugno: entro il 16 luglio;
  • periodo 1° luglio 30 settembre: entro il 16 ottobre;
  • periodo 1° ottobre 31 dicembre: entro il 16 gennaio.
Si specifica inoltre:
  • È necessario allegare alla dichiarazione trimestrale, qualora ricorra il diritto all’esenzione, la certificazione specificata all’art. 7, comma 2 del Regolamento vigente.
  • Per quanto riguarda le modalità di “Soggiorno breve”, ovvero appartamenti o case private messe a disposizione per brevi periodi a locazione turistica, è necessario compilare il modulo A) ed inviare al protocollo dell’ente, al fine della registrazione sul Portale Tuorist Tax.
  • Che la dichiarazione trimestrale va compilata sul portale anche se nel trimestre precedente:
    non si fosse registrata alcuna presenza ;
    tutti gli ospiti abbiano goduto di esenzioni;
    la struttura ricettiva sia rimasta chiusa.
  • Il versamento dell’Imposta di Soggiorno avviene sul portale, nella modalità trimestrale, compilato il Modello 21 sulle presenze.

Modulistica

- Modulo A

La modulistica deve essere scansionata ed allegata alla dichiarazione trimestrale da trasmettere al portale: Tourist Tax (Gestione Imposta di soggiorno per le strutture ricettive)

Ufficio

Settore 9 - Tributi
Ubicazione: Via M.Spadola, 56 - Tel. 0932.676834 - 676611
e-mail: touristtax@comune.ragusa.it
PEC: protocollo@pec.comune.ragusa.it

Orario

Tutti i giorni dalle 9,00 alle 13.00. (Previo appuntamento telefonico per l'emergenza COVID).


Aggiungi questo link su:

  • Segnala via e-mail
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su OKNOtizie
  • Condividi su del.icio.us
  • Condividi su digg.com
  • Condividi su Yahoo
  • Condividi su Technorati
  • Condividi su Badzu
  • Condividi su Twitter
  • Condividi su Windows Live
  • Condividi su MySpace
Torna a inizio pagina