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Tasse e tributi

Imposta di Pubblicità

Cos'è

L'imposta comunale sulla pubblicità è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili (art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 507/1993); ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato (art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 507/1993).

Chi la deve pagare

  • Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso;
  • E’ solidalmente obbligato al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Scadenza pagamenti

Per l’anno 2020 le scadenze sono state differite dalla Delibera di Giunta Municipale n. 112 del 16/04/2020
IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA', differimento delle rate di cui al comma 3 dell’art. 24 del regolamento ICP :
- la scadenza del mese marzo 2020 è differita al 30 settembre 2020;
- la scadenza del mese di luglio è differita al 31 ottobre 2020;
- la scadenza del mese di settembre è differita al 15 dicembre 2020.

Cosa fare

  • L’interessato prima di iniziare la pubblicità deve presentare al Comune apposita dichiarazione, su modulo messo a disposizione sia presso l’Ufficio ICP o scaricabile dal sito www2.comune.ragusa.it, cumulativa dei mezzi e automezzi pubblicitari o personalizzati utilizzati nel territorio comunale, con le caratteristiche, durata della pubblicità e ubicazione dei mezzi utilizzati.
  • La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione, con la corresponsione dell’eventuale conguaglio.
  • La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni che comportino un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
AVVERTENZA: Nel caso in cui non venga prodotta denuncia di cessazione attività, fine esposizione, variazione dati caratteristici, nuova ubicazione, l’obbligo tributario si rinnova anche per l’anno in corso.

Come si paga

  • L’imposta deve essere corrisposta dal 1 al 31 dicembre dell’anno solare di riferimento e comunque sempre prima dell’effettuazione della pubblicità;
  • Il pagamento deve essere effettuato a mezzo versamento su c/c postale 10408979 intestato a "Comune di Ragusa Imposta Pubbl. e Aff.ni Serv. Tes. 97100 Ragusa";
  • Le attestazioni devono essere conservate ed esibite a richiesta del personale autorizzato;
  • Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al o dati in godimento dal comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della TOSAP, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione (art. 9, c. 7, D.Lgs. n. 507/1993).

Chi è esente dal pagamento

  • La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, a eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  • Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  • La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  • La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  • La pubblicità radiofonica o televisiva (ris. 20.5.1976, n. 3/3527);
  • La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  • La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, a eccezione di alcune categorie di battelli; la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
  • Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
  • Le insegne delle imprese portuali nei porti (Cass. 29.7.2005, n. 15994);
  • Le pubblicità in qualunque modo realizzate nell'ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche in impianti con capienza inferiore a tremila posti (art. 1, c. 128, L. n. 266/2005, Legge Finanziaria 2006).

Come si può rateizzare il pagamento

  • Per la pubblicità annuale l’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione con scadenza il 30 aprile;
  • L’imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia d’importo superiore a € 1549,38.
(1°e 2° rata 30 aprile, 3° rata 30 giugno e 4° rata 30 settembre).

Modulistica


Dove

Tributi a riscossione diretta e per pubblicità
Ubicazione: Via M.Spadola, 56
Tel.: 0932.676801
Fax: 0932.676841
e-mail: imposta.pubblicita@comune.ragusa.it


Orario

Servizio I.C.P.:

Si informano i cittadini che l'apertura al pubblico degli uffici del Settore IX - Tributi adottato dal 1/11/2021 al 31/12/2021 sarà il seguente : Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00


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