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Tasse e tributi

Imposta di soggiorno

Cos'è l'imposta di soggiorno

L’imposta di Soggiorno viene applicata dal Comune di Ragusa dal 1° Luglio 2012 in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo n° 23 del 14 Marzo 2011.
E’ stata adottata per la prima volta con deliberazione del Consiglio Comunale n° 71 del 23-11-2011, successivamente modificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 24-4-2013, ed attualmente viene disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 80 del 9 Dicembre 2020 (scarica il Regolamento)

Aggiornamento normativo D.L.41 del 22/03/2021 convertito in Legge n.69 del 25/05/2021 (visualizza il documento).

Il presupposto dell’imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive situate nel comune di Ragusa come definito all ’art. 3, comma 1,
  • nelle strutture ricettive alberghiere e para alberghiere
  • nelle strutture ricettive extra alberghiere
  • nelle strutture ricettive all’aperto;
  • nelle strutture non ricettive relative agli immobili:
    - destinati alla loca zione breve, di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50;
    - in locazione esclusivamente per finalità/destinazione turistiche (locazioni turistiche).

Colui che alloggia nelle strutture ricettive è soggetto passivo dell’imposta.
I gestori delle strutture ricettive devono provvedere al relativo incasso, rilasciandone quietanza ed al successivo versamento al Comune di Ragusa, agendo come sostituto d’imposta (art.4).

Chi la paga

L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate nel territorio del Comune di Ragusa, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi ad eccezione della lett.d) art. 3, comma 1 (vedi art.3, comma 3).

Sono esenti

- I minori di dodici anni;
- Tutte le fattispecie contemplate e dettagliate nell’art. 7, comma 1 del vigente Regolamento.

Riduzione

La tariffa dell’imposta di soggiorno è ridotta nella misura del 30% nelle tipologie descritte all’art. 8.

Cosa deve fare il gestore

Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad agevolare l’assolvimento dell’imposta da parte di coloro che soggiornano presso la propria struttura, ed in qualità di agente contabile deve riversare e rendicontare al Comune di Ragusa Ufficio Tributi Imposta di Soggiorno, il relativo incasso.
Il gestore della struttura deve provvedere a registrare la struttura sul portale Tourist Tax

Come fare per essere inseriti sul portale Tourist Tax

Il gestore della struttura ricettiva deve inoltrare un'e mail a: touristtax@comune.ragusa.it con la seguente documentazione allegata:
  • SCIA e ricevuta pec di avvenuta consegna della dichiarazione di avvio attività
  • determina dirigenziale del Libero Consorzio dei Comuni (ex Provincia Regionale di RG) di determina dirigenziale del Libero Consorzio dei Comuni (ex Provincia Regionale di RG) di classificazione della struttura (se B & B) classificazione della struttura (se B & B)
  • copia del documento di riconoscimento del titolare della strutturacopia del documento di riconoscimento del titolare della struttura
  • indirizzoindirizzo di posta elettronica (e di posta elettronica (e-mail)
  • numero di cellulare.numero di cellulare.
  • Per quanto riguarda le modalità di “Soggiorno breve”, ovvero appartamenti o case private messe a disposizione per brevi periodi a locazione turistica, è necessario compilare il modulo A) ed inviare al protocollo dell’ente, al fine della registrazione sul Portale Tuorist Tax.

Il suddetto portale rappresenta l'unico strumento per ottemperare agli obblighi relativi all'Imposta di Soggiorno.

La dichiarazione trimestrale contenente il numero di ospiti ed i relativi pernottamenti oltreché l’attestazione di avvenuto pagamento di quanto dovuto a titolo di imposta deve essere trasmessa entro e non oltre le sotto indicate scadenze per un totale complessivo di quattro dichiarazioni annue:
  • periodo 1° gennaio 31 marzo: entro il 16 aprile;
  • periodo 1° aprile 30 giugno: entro il 16 luglio;
  • periodo 1° luglio 30 settembre: entro il 16 ottobre;
  • periodo 1° ottobre 31 dicembre: entro il 16 gennaio.
Si specifica inoltre:
  • È necessario allegare alla dichiarazione trimestrale, qualora ricorra il diritto all’esenzione, la certificazione specificata all’art. 7, comma 2 del Regolamento vigente.
  • Che la dichiarazione trimestrale va compilata sul portale anche se nel trimestre precedente:
    non si fosse registrata alcuna presenza ;
    tutti gli ospiti abbiano goduto di esenzioni;
    la struttura ricettiva sia rimasta chiusa.
  • Il versamento dell'imposta può essere effettuato nelle seguenti modalità:
    - pago PA
    - bonifico bancario sul C/C intestato alla Tesoreria del Comune di Ragusa IBAN IT77O050 3617000T20006660001
    - versamento sul C/C postale 11395977.
    Specificando nome della struttura e trimestre di riferimento ed avendo cura di inserire gli estremi del versamento da "Inserisci versamento".

Modulistica

- Modulo A

La modulistica deve essere scansionata ed allegata alla dichiarazione trimestrale da trasmettere al portale: Tourist Tax (Gestione Imposta di soggiorno per le strutture ricettive)

Ufficio

Settore 9 - Tributi
Ubicazione: Via M.Spadola, 56 - Tel. 0932.676834 - 676611
e-mail: touristtax@comune.ragusa.it
PEC: protocollo@pec.comune.ragusa.it

Orario

Si informano i cittadini che l'apertura al pubblico degli uffici del Settore IX - Tributi adottato dal 1/11/2021 al 31/12/2021 sarà il seguente : Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00


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