Tasse e tributi
ACCERTAMENTI ICI 2009
Cos'è l'avviso di accertamento
Ai sensi dell’art. 1, c. 161 e seguenti, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), il Comune procede alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli, o dei parziali o ritardati versamenti nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, con avviso di accertamento in rettifica e d’ufficio entro il 31 dicembre del 5°
anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Le
somme chieste devono essere versate entro 60 giorni dalla data di notifica.
L’avviso di accertamento contiene:
- i dati anagrafici, di residenza e fiscali del destinatario;
- i motivi dell’accertamento;
- la descrizione della base imponibile;
- la liquidazione della tassa dovuta;
- il calcolo degli interessi;
- l’applicazione delle sanzioni;
- la data di emissione e la data di notifica;
- il nominativo del responsabile del procedimento;
- le possibili soluzioni di definizione dell’accertamento.
Cosa fare se si riceve l'avviso di accertamento
Il cittadino che riceve un avviso di accertamento ha tre possibili soluzioni:- Pagare le somme richieste
- Richiesta di riesame o annullamento in autotutela
- Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa
- Nel caso in cui il contribuente riconosca che tutti gli elementi che costituiscono l’accertamento siano fondati e legittimi e che la notifica sia stata eseguita correttamente, può pagare l’importo richiesto entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto.
- Qualora il contribuente rilevi delle inesattezze nelle contestazioni e dimostri, quindi, di essere in regola, può
richiedere che il Comune corregga o annulli l’atto. Infatti, ai fini di prevenire il contenzioso, l’Amministrazione
può procedere all’annullamento, parziale o totale, dei propri atti, se viziati dalla presenza di errori. Il potere di
annullamento spetta allo stesso ufficio che ha emesso l’atto. L’istanza non è soggetta al rispetto di forme
particolari: è sufficiente trasmettere al Settore III-ufficio ICI/IMU una domanda in carta libera (è possibile
scaricare i moduli nella sezione:allegati), contenente un’esposizione sintetica dei fatti, corredata dalla
documentazione idonea a comprovare le tesi sostenute. Devono essere sempre specificati l’atto di cui si chiede
l’annullamento e i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.
L’esito dell’istanza viene comunicato dall’Amministrazione al contribuente, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, con i motivi della decisione assunta. La presentazione dell’istanza di autotutela non pregiudica, né sospende, la facoltà di presentare ricorso. L’annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad es. il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l’annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l’obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.
L’istanza può essere:- spedita per posta al Comune di Ragusa, Corso Italia nr 72 97100 Ragusa
- consegnata al protocollo generale del Comune di Ragusa sito in Corso Italia, 72
- inviata telematicamente con posta certificata alla casella: ici@pec.comune.ragusa.it
- Contro gli avvisi di accertamento è possibile presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, Piazza Libertà 6. Il ricorso deve essere presentato in carta legale entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto
sopraccitato (tenendo conto del periodo di sospensione estiva dal 1 agosto al 15 settembre) mediante notifica al
Comune di Ragusa con una delle seguenti modalità:
- A mezzo ufficiale giudiziario, secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile
- A mezzo di servizio postale mediante spedizione dell’originale in plico ( senza busta), raccomandato con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso si considera proposto al momento della spedizione
- Mediante consegna diretta presso l’ufficio Protocollo del Comune di Ragusa, Corso Italia, 72.
Successivamente, il ricorrente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito dello stesso presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, secondo le modalità di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs 546/1992.
Modulistica
- Istanza autotutela
- Istanza compensazione ICI/IMU
- Istanza discarico cartella
- Istanza rateizzazione
- Istanza rimborso
- Modulo delega
- Ravvedimento operoso
- Modulo inagibilità
Ufficio
Settore 10 - Tributi
Responsabile del tributo: Dott.sa Concetta Criscione
Ubicazione: Via M.Spadola, 56 - Tel. - 0932.676805-676808-676809-676810-676811- 676813-676814-676815
Fax 0932.676837
e-mail: imu@comune.ragusa.it
Orario
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00


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