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Unioni Civili

Dal 5 Giugno 2016 è in vigore la legge n. 76/2016 riguardante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze di fatto”.
In attesa dell’entrata in vigore dei decreti delegati previsti dall’art. 1, c. 28, della stessa legge, che disciplineranno in forma definitiva l’istituto, nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2016 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144/16 che contiene la disciplina transitoria necessaria a garantire l’esercizio del diritto di costituire un’Unione Civile.
Attualmente pertanto il registro è denominato “provvisorio” dai regolamenti ministeriali.

Definizione delle unioni civili

L’unione civile si costituisce tra persone dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni e va iscritta nell’apposito registro di stato civile.
Le parti dell’unione acquistano gli stessi diritti ed assumono gli stessi doveri: hanno l’obbligo reciproco dell’assistenza morale e materiale, alla coabitazione ed entrambe sono tenute a contribuire ai bisogni comuni, in base alle proprie possibilità.

La richiesta

Al fine di costituire un’unione civile ai sensi della legge summenzionata, due persone maggiorenni dello stesso sesso fanno congiuntamente richiesta all’Ufficiale dello stato Civile; nella richiesta, per ciascuna parte, devono essere dichiarati il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il luogo di residenza e l’insussistenza della cause impedenti alla costituzione dell’unione di cui all’articolo 1, comma 4, della legge.

Il cognome

Nella superiore dichiarazione le parti costituenti l’unione civile possono indicare il cognome che hanno stabilito di assumere, per la durata dell’unione civile; tale cognome, potrà essere anteposto o aggiunto al cognome dell’altra parte.
Tale dichiarazione, effettuata al momento della costituzione dell’unione civile, comporta l’annotazione della variazione del cognome nell’atto di nascita dell’interessato. In conseguenza di ciò verrà altresì modificato il suo codice fiscale.

Quali sono le cause impedenti ?

Non è possibile costituire unioni civili nel caso in cui sussista:
  • per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato ;
  • rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile, tra persone dello stesso sesso, lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo comma 87;
  • la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Verifiche

Entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, l’ufficiale dello stato civile verifica l’esattezza delle dichiarazioni rese e acquisisce d’ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l’inesistenza della cause impedenti.

Costituzione dell’unione civile e registrazione degli atti nell’archivio dello stato civile

Le parti, nel giorno indicato nell’invito, rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune ove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un’unione civile, confermando l’assenza di cause impedenti della costituzione dell’unione .
L’ufficiale dello stato civile, fatta menzione dei diritti e dei doveri che le parti assumono con la costituzione dell’unione civile, redige apposito verbale sottoscritto unitamente alle parti e ai testimoni.
La registrazione dell’atto viene eseguita mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili. La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato nell’invito, equivale a rinuncia.

Il regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni. Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme del codice civile (artt 162, 163, 164 e 166) in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali (comunque da assumersi a mezzo di atto notarile).

Diritti e doveri

Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alla proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Diritti agli alimenti

All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.

Diritti successori

In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile prestatore di lavoro, andranno corrisposte al partner sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro ( ex art. 2118 c.c. ) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c. ).

Scioglimento dell’unione civile

L’unione civile si scioglie per morte di una delle parti; all’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al Sindaco quale ufficiale di stato civile.

Trascrizione delle unioni civili e del matrimonio contratto matrimonio all’estero

Alla trascrizione delle unioni civili e del matrimonio contratto all’estero, nonché al nulla osta richiesto al cittadino straniero al fine di costituire l’unione civile, nelle more dell’entrata in vigore dei decreti delegati, si fa riferimento all’art. 8 del D.P.M. 23 luglio 2016 n. 144.

Adempimenti pratici

A seguito della pubblicazione in G.U. n. 175 del 28/07/2016 del DPCM n. 144 del 23/07/2016 che detta le disposizioni transitorie per la disciplina delle Unioni Civili regolate dalla L. n. 76/2016, l’Amministrazione ha attivato le procedure per l’attuazione del nuovo istituto.

Dove prenotare

Per avviare la procedura occorre rivolgersi personalmente all'Ufficio di Stato civile, prenotando un appuntamento per presentare la richiesta.
Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0932.676206 o scrivere una mail a stato.civile@comune.ragusa.it (Ufficiale di Stato Civile - Sig.ra Stefania Di Maria).

La richiesta di primo appuntamento è in carta libera e deve essere presentata congiuntamente dagli interessati all’ufficio in indirizzo, nei normali orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00, martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 16,30.

Le coppie che hanno presentato istanza, verranno invitate a presentarsi presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di RAGUSA in base alla data prescelta per la costituzione dell’Unione.
Le parti debbono presentarsi unicamente con il documento di identità e con la dichiarazione in allegato (in fondo alla pagina) debitamente compilata e firmata.

Importante

Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione.
Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile). Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all'unione civile o al matrimonio tra persone dello stesso sesso occorre comunque presentare una certificazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l'unione civile in Italia.


Modulistica


Note

Normativa di riferimento:
- (DPCM 23 luglio 2016 n. 144
- Legge 20 maggio 2016 n.76
- Circolare n. 15 del 23 luglio 2016

I documenti allegati possono essere letti con un lettore di documenti PDF gratuitamente scaricabile da internet.
Una lista di lettori PDF è consultabile cliccando sul logo in basso.


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