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Elezioni Regionali 2017

Voto assistito

Si porta a conoscenza che la legge 5.2.2003, n.17, recante: "Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte di elettori affetti da grave infermità",  prevede che l'annotazione sulla tessera elettorale del Diritto di Voto Assistito possa essere previamente inserita, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza personale, mediante l’apposizione di un simbolo da parte dell’Ufficio Elettorale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza personale, su istanza dell'interessato corredata da relativa documentazione.

Gli elettori affetti da gravi infermità tali da non consentire l'autonoma espressione del diritto di voto possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia, esibendo al seggio un certificato di accompagnamento rilasciato dall'Azienda U.S.L.

L'elettore affetto da grave infermità ha la possibilità di richiedere al comune di iscrizione elettorale l'apposizione di un timbro sulla tessera elettorale personale che attesti il diritto permanente all'esercizio del voto assistito, evitando così di chiedere le certificazioni mediche ad ogni tornata elettorale.

Il timbro riporta una dicitura codificata che non viola il diritto alla tutela dei dati personali dell'elettore e viene apposto dall'Ufficio Elettorale del Comune di Ragusa, su domanda corredata dalla documentazione sanitaria rilasciata dall'Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa, attestante che l'elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Le certificazioni mediche rilasciate dalla competente Azienda Sanitaria Locale, dovranno essere rilasciate immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche.
L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e può esercitare tale compito solo per un invalido.

Nel caso in cui la richiesta dell'annotazione permanente venga presentata da elettore non vedente, è sufficiente l'esibizione del libretto nominativo di pensione rilasciato dall'INPS (in precedenza Ministero dell'Interno) nel quale sia indicata la categoria "Ciechi Civili" e uno dei relativi codici attestanti la cecità assoluta (06, 07, 10, 11, 15, 18, 19) o in alternativa il libretto rilasciato dalle Associazioni nazionali ciechi: A.N.P.V. (associazione Nazionale Privi della Vista) U.I.C. (Unione Italiana Ciechi).
Si precisa infine che, in base al D.P.R. 445/2000, l'istanza per ottenere l'apposizione del timbro permanente sulla tessera elettorale personale, può essere presentata anche da persona diversa dall'interessato, purchè in possesso di delega su carta semplice, fotocopia del documento di indentità dell'interessato e, ovviamente della tessera elettorale originale dell'interessato.

Normativa di riferimento:

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 art. 55
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, art. 41
- Legge 5 febbraio 2003, n. 17 art. 1


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