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Referendum abrogativo del 17 Aprile 2016

Voto domiciliare

Le disposizioni relative al voto domiciliare in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei Presidenti delle province e dei Consigli provinciali, dei Sindaci e dei Consigli Comunali, le seguenti disposizioni si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

La procedura è riservata agli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, cioè elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, o elettori intrasportabili affetti da gravissime infermità (legge 7 maggio 2009 n.46).

L'elettore interessato deve far pervenire, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, la dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, tra il 40º e il 20º giorno antecedente la data di votazione.
In occasione delle Consultazioni Referendarie del 17 aprile 2016 il termine entro cui presentare istanza (scarica l'istanza) è lunedì 28 marzo 2016 (ventesimo giorno antecedente la votazione)

La domanda di ammissione al voto domiciliare - da redigere in carta libera - deve indicare oltre la volontà di esprimere il voto a domicilio, il completo indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un idoneo recapito telefonico e deve essere corredata di:
- copia della tessera elettorale
- certificazione sanitaria, non anteriore al 45º giorno antecedente la votazione (3 marzo 2016), rilasciata da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale.

La superiore certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore richiedente l'ammissione al voto domiciliare delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'art.1 della legge 46/2009.

Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Il voto verrà raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora dell'elettore, con l'assistenza di uno scrutatore e del segretario.

Qualora gli ammessi al voto domiciliare indichino quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune del territorio nazionale, i sindaci, entro il settimo giorno antecedente la data della votazione (domenica 10 aprile), comunicheranno al sindaco di ciascuno dei comuni interessati i nominativi degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.


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