Referendum abrogativo del 17 Aprile 2016
Voto assistito
Gli elettori affetti da gravi infermità tali da non consentire l'autonoma espressione del diritto di voto possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia, esibendo al seggio un certificato di accompagnamento rilasciato dall'Azienda U.S.L.
L'elettore affetto da grave infermità ha la possibilità di richiedere al comune di iscrizione elettorale l'apposizione di un timbro sulla tessera elettorale personale che attesti il diritto permanente all'esercizio del voto assistito, evitando così di chiedere le certificazioni mediche ad ogni tornata elettorale.
Il timbro riporta una dicitura codificata che non viola il diritto alla tutela dei dati personali dell'elettore e viene apposto dall'Ufficio Elettorale del Comune di Ragusa, su
domanda corredata dalla documentazione sanitaria rilasciata dall'Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa, attestante che l'elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di
voto.
Le certificazioni mediche rilasciate dalla competente Azienda Sanitaria Locale, dovranno essere rilasciate immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi
diritto o applicazione di marche.
L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e può esercitare tale compito solo per un invalido.
Nel caso in cui la richiesta dell'annotazione permanente venga presentata da elettore non vedente, è sufficiente l'esibizione del libretto nominativo di pensione rilasciato
dall'INPS (in precedenza Ministero dell'Interno) nel quale sia indicata la categoria "Ciechi Civili" e uno dei relativi codici attestanti la cecità assoluta (06, 07, 10, 11, 15, 18,
19) o in alternativa il libretto rilasciato dalle Associazioni nazionali ciechi: A.N.P.V. (associazione Nazionale Privi della Vista) U.I.C. (Unione Italiana Ciechi).
Si precisa infine che, in base al D.P.R. 445/2000, l'istanza per ottenere l'apposizione del timbro permanente sulla tessera elettorale personale, può essere presentata anche da persona diversa dall'interessato, purchè in possesso di delega su carta semplice, fotocopia del documento di indentità dell'interessato e, ovviamente della tessera elettorale
originale dell'interessato.
Normativa di riferimento:
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 art. 55
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, art. 41
- Legge 5 febbraio 2003, n. 17 art. 1
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