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Elezioni Europee 2019

Voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Le disposizioni relative al voto domiciliare in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e delle consulta zioni referendarie sono disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei Presidenti delle province e dei Consigli provinciali, dei Sindaci e dei Consigli Comunali, le seguenti disposizioni si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
La procedura è riservata agli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, cioè elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, o elettori intrasportabili affetti da gravissime infermità (legge 7 maggio 2009 n.46).
L'elettore interessato deve far pervenire, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, la dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui d imora, tra il 40º e il 20º giorno antecedente la data di votazione.

In occasione delle Consultazioni Europee la domanda, vedi "allegati", deve essere presentata al Comune entro il lunedì 6 maggio 2019; le domande presentate successivamente saranno accolte compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Ufficio Elettorale. La domanda di ammissione al voto domiciliare - da redigere in carta libera - deve indicare oltre la volontà di esprimere il voto a domicilio, il completo indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e un idoneo recapito telefonico e deve essere corredata di:
- copia della tessera elettorale
- certificazione sanitaria, non anteriore al 45º giorno antecedente la voltazione, rilasciata da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'ASP.
La superiore certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore richiedente l'ammissione al voto domiciliare delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'art.1 della legge 46/2009.

Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto. Il voto verra' raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora dell'elettore, con l'assistenza di uno scrutatore e del segretario.
Qualora gli ammessi al voto domiciliare indichino quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune del territorio nazionale, i sindaci, entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, comunicheranno al sindaco di ciascuno dei comuni interessati i nominativi degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni ele ttore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico. Vedi allegato (formato odt), (formato pdf) .


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