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Elezioni Europee 2009

Voto all'Estero

Voto per le Elezioni Europee degli italiani residenti all'estero

Cittadini residenti nel territorio dell'unione europea

I cittadini italiani residenti in un Paese dell'Unione europea possono:

  • chiedere di votare presso il Comune di residenza all'estero, per i candidati del Paese in cui risiedono (opzione da esercitare con apposita richiesta all'autorità di tale Paese, con le modalità dallo stesso stabilite). Le modalità per esercitare il diritto di voto vengono stabilite dall'Autorità competente in cui risiedono;
  • votare per i candidati italiani presso gli appositi seggi elettorali istituiti dai Consolati. Il Ministero dell'Interno italiano provvede poi a inviare un certificato elettorale con le indicazioni di dove esercitare il voto;
  • votare in Italia presentando domanda al Sindaco, per essere ammessi a votare nella sezione italiana di appartenenza, esibendo il certificato elettorale del Ministero.

Cittadini residenti fuori dai paesi dell'Unione europea

I cittadini Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) residenti fuori dall'Unione europea, ricevono una lettera di avviso della convocazione elettorale con le relative istruzioni per votare in Italia.

Cittadini italiani temporaneamente all'estero

Cittadini presenti nel territorio dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio

Possono chiedere di votare nei seggi istituiti dai Consolati nei rispettivi paesi europei. Gli elettori ricevono dal Ministero dell'Interno un certificato elettorale con le indicazioni del luogo dove esercitare il voto.
In caso di rientro in Italia prima delle elezioni possono comunque chiedere al Sindaco di essere riammessi a votare nella sezione italiana di appartenenza esibendo il certificato elettorale del Ministero.
ATTENZIONE: per le elezioni europee previste per giugno 2009, la richiesta per votare nei seggi istituiti dai Consolati, diretta al Sindaco del Comune di Ragusa deve essere inviata al Consolato competente entro il 3 maggio 2009.

Cittadini fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o in missioni internazionali

Alcune categorie speciali possono chiedere di votare per corrispondenza, per le circoscrizioni del territorio nazionale:
1) gli appartenenti alle Forze armate e alle forze di Polizia temporaneamente fuori del territorio Europeo impegnati in missioni internazionali;
2) i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, temporaneamente fuori dal territorio europeo, purché la durata di permanenza all'estero, attestata dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi; la richiesta può essere estesa anche ai loro famigliari conviventi se non iscritti all'Aire;
3) i professori ordinari o associati, ricercatori e professori aggregati in servizio presso Istituti universitari che si trovino fuori dall'Unione europea, per un periodo superiore a sei mesi, purché alla data delle elezioni si trovino all'estero da più di tre mesi, nonché i loro familiari conviventi se non iscritti all'Aire.
Gli elettori ai punti 1 e 2 devono presentare richiesta per il voto al comando o alla propria amministrazione di appartenenza entro il 3 maggio, gli elettori al punto 3 devono inviare dichiarazione per l'iscrizione nell'apposito elenco dei votanti all'estero all'ufficio consolare, sempre entro il 3 maggio.
Gli elettori ricevono direttamente dal Ministero un plico per esercitare il voto per corrispondenza.

REVOCA del voto per corrispondenza

La richiesta di votare per corrispondenza può essere revocata facendone richiesta all'ufficio competente entro il 15 maggio (23º giorno antecedente le elezioni).
Gli appartenenti alle Forze armate e di Polizia che hanno richiesto di votare per corrispondenza, se rientrano in Italia prima delle elezioni, possono votare nel seggio di appartenenza se presentano all'ufficio elettorale un'attestazione del comando di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza.
Gli altri elettori ammessi a votare per corrispondenza, nel caso in cui rientrino in Italia prima delle elezioni, non possono essere ammessi a votare presso il seggio di appartenenza.

Normativa di riferimento
- Decreto legge n. 3 del 27 gennaio 2009 "Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie"
- Decreto legge n. 408 del 24 giugno 1994 "Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo"
-Legge n. 18 del 4 gennaio 1979 "Elezione dei rappresentanti dell'Italia al parlamento europeo".

Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti accedere al seguente link:
Informativa Elezioni Europee 2009


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