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Istituzione seggio volante
La casa di cura interessata ad istituire un seggio volante deve fare pervenire all’Ufficio Elettorale apposita richiesta, come modello allegato, corredata da una dichiarazione (anche collettiva), come da modello (Allegato A)
		 attestante la volontà dei degenti di esprimere il 
					voto nel luogo di cura predetto.
     
Tale dichiarazione deve recare in calce l’attestazione del Responsabile della Struttura, comprovante il ricovero 
					dell’elettore nell’istituto.
   
Affinchè i degenti possano votare è necessario siano iscritti nelle liste elettorali di questo Comune e siano in 
			   possesso della tessera elettorale (che eventualmente può essere richiesta a questo ufficio compilando il modulo allegato B).
      
      Sarà compito di questo ufficio verificare l’idoneità della stanza da destinare alla raccolta del voto.
		  		 Si evidenzia infine che presso il seggio volante non potrà votare il personale dell’Istituto anche se 
			   residente presso l’Istituto stesso.
			
Nel caso in cui l’elettore necessiti di un accompagnatore e nella tessera elettorale non sia già inserita l’annotazione 
			   del diritto di voto assistito, lo stesso dovrà essere munito di apposito certificato medico, rilasciato solo dagli 
						ufficiali medici a ciò designati dalle aziende sanitarie; ( vedi comunicato stampa ASP)
      
I certificati medici presentati per esercitare il diritto al voto assistito devono attestare che l’infermità 
						fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore e ciò ai sensi dell’articolo 41, 
						commi 7 e 8 del D.P.R. 570/1960. 
      
Tale prescrizione non va intesa come un esonero dall'indicazione della menomazione sul certificato stesso. 
      
I superiori certificati sono gratuiti ed esenti da qualsiasi diritto e applicazione di marche (articolo 41, comma 
						9, del D.P.R. 570/1960). 
      
L’articolo 41, comma 2, del D.P.R. 570/1960 individua come accompagnatore un familiare o, in mancanza, altro 
						elettore scelto liberamente dall’interessato, purché si tratti in ogni caso di elettore di un comune della Repubblica. 
      
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una volta nel corso della medesima 
						elezione. Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio nel quale 
						egli ha assolto tale compito. 
		
Modulistica
Ufficio Elettorale:
Servizi al Cittadino:
Ballottaggio:
Risultati:

 
     
             
             
             
             
            
 
       
       
       
      
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