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Elezioni Amministrative 2011

Scheda informativa

Le operazioni di voto per le Elezioni Amministrative 2011 - si svolgeranno:

- Domenica 29 Maggio 2011 dalle ore 8.00 alle ore 22.00;

- Lunedì 30 Maggio 2011 dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

In occasione delle consultazioni elettorali gli Uffici Comunali (Ufficio Anagrafe e Ufficio Elettorale), per il rilascio della carta d'identità e della tessera elettorale, saranno aperti negli stessi orari di apertura dei seggi.

Aperture straordinarie dell'ufficio elettorale:

- Da martedì 24 a sabato 28 Maggio l'ufficio effettuerà i seguenti orari: dalle ore 9.00 alle ore 19.00
- Domenica 29 dalle ore 7.00 alle ore 22.00
- Lunedì 30 Maggio dalle ore 7.00 alle ore 15.00

Per ulteriori informazioni sul rilascio della carta d'identità e della tessera elettorale vedere le schede informative della sezione Ufficio Elettorale - Servizi Elettorali di questo sito.


Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ragusa, che avranno compiuto:
- il 18º anno di età entro il 29 Maggio 2011 (nati a tutto il 29 Maggio 1993).

Documenti validi per votare:

Per poter esprimere il proprio voto occorre presentarsi presso la sezione elettorale di iscrizione muniti di tessera elettorale personale e di carta d'identità o altro documento di riconoscimento rilasciato dalla Pubblica Amministrazione munito di fotografia e timbro a secco, ad esempio:

- Patente;
- Passaporto;
- Libretto di pensione;
- Tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale
- Tessera di riconoscimento rilasciata dall'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purchè convalidata da un comando militare.

I documenti elencati sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purchè risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano garantire una sicura identificazione dell'elettore.

In mancanza di documento l'identificazione può avvenire anche attraverso:

- uno dei membri del seggio che conosca personalmente l'elettore e ne attesti l'identità
- altro elettore del comune, noto al seggio (provvisto di documento valido), che ne attesti l'identità


Esercizio del diritto di voto

  • Hanno diritto al voto:
  • i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ragusa che avranno compiuto il 18° anno di età entro il 29 maggio 2011
  • i cittadini dell'Unione Europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte, inoltre per i cittadini non ancora iscritti nelle liste elettorali aggiunte possono fare richiesta di ammissione al voto, inoltrando apposita domanda (vedi allegato A), alla Commisisone Elettorale Circondariale presso il Comune di Ragusa.
  • i cittadini iscitti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) se rientrano in Italia.

Elettori disabili o fisicamente impediti

La Legge 15 gennaio 1991 nn.15, consente agli elettori non deambulanti di esercitari autonomamente il diritto di voto.
Se nella sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti sono presenti barriere architettoniche, gli elettori possono esercitare il diritto di voto in una qualunque altra sezione del Comune priva di barriere architettoniche, presentando, unitamente alla tessera elettorale, un'attestazione medica rilasciata presso gli Uffici di Medicina Legale dell'A.U.S.L. nº 7 sita in Via Ibla, 34 Tel. 0932.234561.

Questa attestazione è valida anche se rilasciata in precedenza per altri scopi, come pure è valida una copia della patente di guida speciale, purchè dalla documentazione risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Poichè la documentazione deve essere trattenuta dal seggio, può essere consegnata al Presidente una fotocopia anche non autenticata (articoli 1 e 2 della Legge 15/1991).
Il Comune organizza specifici servizi di trasporto, nelle giornate di votazione, per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale.


Il Voto Assistito

Configura l’unica deroga ammessa al principio per cui il voto è espresso personalmente dall’elettore e si applica ai ciechi, agli amputati delle mani e agli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i quali possono essere accompagnati in cabina da altro elettore iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica (articolo 41 del d.P.R. 570/1960). Tale facoltà è estesa agli elettori portatori di handicap impossibilitati ad esercitare autonomamente il proprio diritto (articolo 29, comma 3, della legge 104/1992).

I suddetti elettori oltre alla tessera elettorale devono essere muniti di apposito certificato medico, rilasciato solo dagli ufficiali medici a ciò designati dalle aziende sanitarie;
I certificati medici presentati per esercitare il diritto al voto assistito devono attestare che l’infermità fisica che impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore (articolo 41, commi 7 e 8 del d.P.R. 570/1960). Tale prescrizione non va intesa come un esonero dall'indicazione della menomazione sul certificato stesso.
Tali certificati sono gratuiti ed esenti da qualsiasi diritto e applicazione di marche (articolo 41, comma 9, del d.P.R. 570/1960).

Su richiesta dell’interessato, può essere inserita nella sua tessera elettorale l'annotazione del diritto al voto assistito mediante l’apposizione di un simbolo o codice, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza personale così da ridurre la conoscibilità dei dati sensibili compresa la descrizione dell’infermità.
Pertanto, in presenza dell’annotazione sulla tessera elettorale o di un certificato medico, nessun margine di discrezionalità nell’ammissione al voto assistito è consentito al Presidente dell’ufficio elettorale di sezione e la certificazione dell'autorità sanitaria fa fede fino a prova di falso.
L’articolo 41, comma 2, del D.P.R. 570/1960 individua come accompagnatore un familiare o, in mancanza, altro elettore scelto liberamente dall’interessato, purché si tratti in ogni caso di elettore di un comune della Repubblica.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una volta nel corso della medesima elezione. Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.


Il Voto Domiciliare

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti per il voto assistito, e gli elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
I suddetti elettori devono far pervenire al Sindaco del comune di Ragusa, nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al (14 aprile) quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui sopra, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Tale certificato deve altresì attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto qualora la tessera elettorale dell’elettore sia sprovvista dell’annotazione del diritto al voto assistito.

La suddetta richiesta deve essere inoltrata dal 19 aprile al 20 maggio 2011 (periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione), tale termine tuttavia deve considerarsi avere carattere ordinatorio.


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