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Regolamentazione delle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle Convivenze di fatto
Documento dello 02/09/2016
Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni
- non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile;
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
- coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.
Sul sito istituzionale del Comune alla pagina è possibile scaricare la modulistica necessaria ed avere le informazioni utili.
L'unione civile si costituisce invece tra persone dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni e va iscritta nell’apposito registro di stato civile. Le parti dell’unione acquistano gli stessi diritti ed assumono gli stessi doveri: hanno l’obbligo reciproco dell’assistenza morale e materiale, alla coabitazione ed entrambe sono tenute a contribuire ai bisogni comuni, in base alle proprie possibilità.
In attesa dell’entrata in vigore dei decreti delegati previsti dall’art. 1, c. 28, della stessa legge, che disciplineranno in forma definitiva l’istituto delle unioni civili, nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2016 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144/16 che contiene la disciplina transitoria necessaria a garantire l’esercizio del diritto di costituire un’unione civile. Attualmente pertanto tale registro è denominato “provvisorio” dai regolamenti ministeriali.
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