Inizio Pagina

Stampa questa pagina

Tasse e tributi

Imposta di soggiorno

Cos'è l'imposta di soggiorno

L’imposta di soggiorno è stata adottata dal Comune di Ragusa (in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 23.11.2011 e con decorrenza dal 1° luglio 2012.
Per legge l’imposta è destinata a finanziare interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture recettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i relativi servizi di informazione ed intrattenimento. L’imposta si applica in occasione di ogni pernottamento, per ogni persona e per ogni notte, fino ad un massimo di 15 giorni consecutivi di permanenza.

Chi la paga e chi non la paga

E’ soggetto all’imposta chi pernotta nelle strutture recettive che si trovano nel territorio del Comune di Ragusa e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Ragusa, fatte salve le esenzioni successivamente esplicitate.
La misura dell’imposta è stabilita come segue:

  • € 1 (uno) al giorno in tutte le strutture recettive
  • € 0,50 (zerovirgolacinquanta) solo se si tratta di campeggi, ostelli della gioventù ed aree attrezzate.
Sono esenti:
  • i minori fino a 14 anni;
  • coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale (un accompagnatore per paziente). L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura recettiva da parte dell’interessato di idonea certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato e del degente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e del ricovero;
  • i portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica e il loro accompagnatore;
  • gli appartenenti alle forze di Polizia locale e ai Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio.

Come si paga

I gestori delle strutture sono sostituti d’imposta rispetto al soggetto passivo dell’imposta che è colui che alloggia nelle strutture recettive.
I gestori pertanto sono tenuti ad informare i propri ospiti sull’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno e dovranno riscuotere l’imposta, rilasciando idonea ricevuta al cliente.
I gestori, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, debbono comunicare al Comune di Ragusa – Ufficio tributi per via telematica entro la 1^ decade di ogni mese il numero dei pernottamenti imponibili nel mese precedente, i giorni di permanenza, le riduzioni ed esenzioni eventualmente spettanti ai sensi del citato regolamento.

La comunicazione sarà effettuata solo per via telematica indirizzandola al Comune di Ragusa trasmettendo alla PEC del Comune protocollo@pec.comune.ragusa.it ovvero all’indirizzo e-mail imposta.soggiorno@comune.ragusa.it.
Contestualmente alla comunicazione telematica, il gestore della struttura recettiva deve trasmettere ricevuta di versamento al Comune di quanto dovuto nel mese considerato.
Il versamento dell’imposta dovrà essere fatto mediante bonifico bancario codice IBAN: IT 22 R 05036 17000 CC0001003030 o versamento postale sul conto corrente n. 11395977 intestato a “Comune di Ragusa” con causale “imposta di soggiorno, mese....... anno …........”

Ufficio

Settore 10 - Tributi
Ubicazione: Via M.Spadola, 56 - Tel. 0932.676802 Fax 0932.676840
e-mail: imposta.soggiorno@comune.ragusa.it

Orario

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00


Aggiungi questo link su:

  • Segnala via e-mail
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su OKNOtizie
  • Condividi su del.icio.us
  • Condividi su digg.com
  • Condividi su Yahoo
  • Condividi su Technorati
  • Condividi su Badzu
  • Condividi su Twitter
  • Condividi su Windows Live
  • Condividi su MySpace
Torna a inizio pagina