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Ragusa Sottosopra

n.6 del 09/12/2008

Una legge per le Città d'Arte

foto articoloLo strumento normativo permetterà ai Comuni che otterranno il riconoscimento di “città d'arte” di accedere a finanziamenti pubblici per realizzare interventi ed opere a favore della loro tutela e valorizzazione

Una legge per tutelare e valorizzare le città d'arte. La proposta di legge, predisposta dall'associazione delle città d'arte e cultura (Cidac) in collaborazione con Mecenate 90 e la dott.ssa Angela Serra, approvata nell'ottobre scorso dal Consiglio Nazionale delle Città d'Arte, è stata consegnata ufficialmente il 5 novembre scorso dal sindaco di Ragusa, Nello Dipasquale, in qualità di vice presidente nazionale del Cidac, al ministro per i Beni culturali, Sandro Bondi. A Ragusa il 2 ottobre scorso il sindaco Dipasquale aveva promosso un incontro di lavoro sulla bozza di legge a cui hanno partecipato alcune Sovrintendenze e diversi sindaci dei comuni siciliani interessati all' iniziativa. Il sistema che la legge mette in opera ha caratteristichefoto articolo di selettività e di verifica permanente.
Stabilisce, intanto, cosa s'intende per “città d'arte” e di conseguenza quali debbano essere i requisiti per acquisire e mantenere tale riconoscimento. Sarà compito di una apposita Commissione verificare i requisiti di ogni comune richiedente e, nel caso di accoglimento, iscriverlo nella lista delle città d'arte. In questa lista entreranno di diritto tutti i comuni che hanno ottenuto il riconoscimento dell' Unesco come Patrimonio dell'Umanità, ma dovranno eventualmente adeguarsi ai principi normativi stabiliti dalla stessa legge entro un ragionevole lasso di tempo per potervi permanere. La Commissione ha il compito di verificare periodicamente la persistenza dei requisiti necessari per restare nella lista. Solo l'iscrizione alla lista delle città d'arte permette l'accessibilità alla disciplina premiale e derogatoria. La proposta di legge, facendo riferimento all'art. 9 della Costituzione ed al Codice dei Beni Culturali e del Pafoto articoloesaggio, descrive come “città d'arte” quelle realtà rappresentative della storia delle civiltà sedimentatesi al loro interno, che ne contengono testimonianze materiali di notevole importanza storica, artistica, archeologica, etnoantropologica e che hanno espresso e continuano ad esprimere valori fondamentali per l'identità sociale e culturale locale e nazionale.
Ma quali finalità peculiari persegue la legge?
Le direttive principali si basano sui principi cardine della valorizzazione, della tutela e dell'incentivazione. In primo luogo preservare le caratteriste autentiche delle città d'arte e di ogni loro elemento materiale e immateriale, recuperando, conservando e valorizzando i beni culturali e paesaggistici così come l'aspetto urbano tradizionale.
Altra finalità verte sulla valorizzazione delle città d'arte in quanto elemento fondamentale per lo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio, tutelando comunque la primaria funzione foto articoloresidenziale ed abitativa delle città e dei loro centri storici. Le attività storicamente e tradizionalmente esercitate all'interno dei centri storici vanno incentivate, così come anche le attività turistiche e ricettive di qualità, assicurando il rispetto delle esigenze dei residenti e dell'ambiente urbano. La griglia dei requisiti richiama un’articolata azione degli enti territoriali competenti che hanno l'obbligo di garantire, nel proprio ambito amministrativo, la predisposizioni di atti di regolamentazione di discipline di settore, di pianificazione urbanistica e territoriale e atti di programmazione delle politiche di settore. Naturalmente gli obiettivi da perseguire alla base dell'azione amministrativa territoriale sono molteplici: dalla efficienza della mobilità e dell'accessibilità ai luoghi di valore monumentale, storico, artistico e archeologico, alla tutela dell'aspetto urbano, paesaggistico e il decoro delle aree da salvaguardare; dalla regolamentazione di foto articolooccupazione di suolo pubblico ad un equilibrato rapporto tra spazi verdi e spazi costruiti; dal risanamento dei centri storici e recupero edilizio delle costruzioni al contenimento del degrado ambientale ed ecologico conseguente all'afflusso turistico, alla localizzazione di infrastrutture e di insediamenti produttivi. Il fondo per le città d'arte viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I criteri di ripartizione del fondo vengono stabiliti in base al numero ed alla rilevanza delle singole città d'arte presenti in ogni Regione o Provincia Autonoma ed in base all'importanza ed all'ur-genza degli interventi che si vogliono realizzare per conseguire le finalità che la legge stessa individua. Gli enti territoriali che richiedono il finanziamento per la realizzazione dei progetti debbono comunque reperire il 50% delle risorse complessive occorrenti. Altra fonte di finanziamento può derivare dal contributo comunale di soggiorno che può essere istitufoto articoloito dalle amministrazioni delle città d'arte tramite l'adozione di un apposito regolamento. Si tratterebbe di un contributo a carico dei non residenti che prendono alloggio in via temporanea in tutte le strutture ricettive ricadenti all'interno dei Comuni iscritti nella lista “città d'arte”.
Il gettito derivante dall' imposizione del contributo è destinato alla conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ad interventi di manutenzione urbana ed alla realizzazione delle necessarie opere pubbliche all'interno dei Comuni iscritti.
Tra le misure di salvaguardia previste dalla bozza di legge vi è configurata la possibilità di ottenere deroghe a discipline di settore che hanno grande impatto sull'immagine dei centri storici e anche la possibilità di snellire l'iter autorizzativo degli atti di assenso necessari agli enti locali per la gestione del proprio patrimonio vincolato attraverso l'istituto della conferenza di servizi.

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