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Ragusa Sottosopra

n.3 del 23/06/2010

Le nuove regole per gli impianti fotovoltaici

Carmelo Licitra, Energy manager Comune di Ragusa

foto articoloIL SOLE DOMESTICO
Le nuove regole per l'inserimento degli impianti fotovoltaici nel territorio comunale


L'amministrazione comunale ha recentemente emanato, con apposito atto di indirizzo (deliberazione di giunta n. 161 del 31 marzo 2010), un insieme di criteri e direttive per lo svolgimento dei procedimenti relativi alla costruzione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili con particolare riferimento alla categoria degli impianti fotovoltaici.
Dopo l'entrata in vigore del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.) dello scorso marzo 2009 e l'attribuzione di competenze agli enti locali comunali (anche di carattere esclusivo nel caso di impianti con potenze al di sotto di limiti prefissati), per le autorizzazioni agli impianti la Regione avrebbe dovuto proseguire nella fase di regolamentazione predisponendo le linee guida per il corretto ed oggettivo svolgimento dei processi autorizzativi che spesso implicano complesse valutazioni tecniche di carattere urbanistico, ambientale e paesaggistico.
La mancata attuazione di tali atti regolamentari ha posto le pubbliche amministrazioni locali nello scomodo ruolo di arbitri, non sempre consapevoli, tenuti a pronunciarsi e decidere su decine di procedimenti autorizzativi riguardanti sia gli impianti di piccola taglia, e correttamente inseriti nei contesti urbanizzati, sia le più invasive centrali fotovoltaiche che occupano ingenti porzioni di territorio. Si è pertanto verificato un generalizzato fenomeno di stallo o rallentamento dei processi che ha portato a notevoli incertezze per gli operatori del settore ed i soggetti titolari delle iniziative e nel contempo ad esitazioni o interpretazioni poco oggettive da parte dei funzionari. Il Comune, nel tentativo di colmare questa lacuna e di fornire elementi di certezza agli operatori ed alla comunità, ha elaborato, tramite il competente ufficio Urbanistica e con il supporto di una consulenza esterna, un documento che sintetizza e definisce le “buone prassi” per le varie fattispecie che si presentano nell'esame delle richieste di autorizzazione.
In estrema sintesi la casistica è riferita a:


  • interventi soggetti ad autorizzazione unica regionale per i quali il Comune esprime un parere motivato nell'ambito di una conferenza di servizi regionale che, a sua volta, rilascia o nega le autorizzazioni;

  • interventi soggetti esclusivamente ad autorizzazione comunale secondo le previsioni degli articoli 19, 20 e 23 del PEARS, ivi compresi gli impianti su serre in terreni agricoli entro 1 MW di potenza e gli interventi soggetti a DIA;

  • interventi non soggetti ad alcuna autorizzazione.

Nel primo caso, più generale, il Comune è tenuto ad emanare atti relativi alle proprie competenze esprimendo un parere al rilascio dell'autorizzazione di livello regionale. Pertanto vengono valutate la compatibilità dell'inter-vento con la destinazione urbanistica dei siti, la compatibilità con la valorizzfoto articoloazione delle produzioni agroalimentari locali, la tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale e le eventuali misure di compensazione per il territorio di cui all'art. 7 del PEARS (realizzazione, da parte del richiedente e con onere finanziario a suo integrale carico, di strutture o impianti di rilievo socio-sanitario, di utilità sociale o di riqualificazione territoriale significativi).
Vengono così individuati ed esplicitati: l'ufficio comunale competente, gli elementi da acquisire e la documentazione specifica a supporto, i criteri e le modalità per la valutazione delle compatibilità sopraelencate. Le misure di compensazione vengono introdotte con un meccanismo di determinazione analitico ad indici che viene riferito alla dimensione dell'intervento (in kW) ed alla sua collocazione nel territorio con un insieme di coefficienti moltiplicativi nel caso di inserimento oggettivamente “problematico” (altezze massime, superfici occupate, qualità ambientale del contesto, etc.). Una apposita convenzione dovrà regolare l'erogazione della compensazione a beneficio dell'amministrazione. Infine viene illustrato un cronoprogramma indicativo dei tempi standard per la durata delle varie fasi del procedimento e la sua conclusione.
Nei rimanenti casi, i procedimenti riguardano gli impianti:


  • mini eolici (con altezza fino a 15 metri, di potenza fino a 60 KW);

  • fotovoltaici definiti integrati o parzialmente integrati di potenza o collocati a terra internamente ad aree di sviluppo industriale fino a 1 MW escluse le serre fotovoltaiche;

  • impianti che esercitano scambio sul posto, ovvero fino a 200 kW di potenza.

La normativa di settore stabilisce, poi, quali processi autorizzativi semplificati si applicano in relazione a specifiche soglie di potenza o dimensionale passando quindi dalla DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) alla semplice comunicazione di interventi assimilati alla manutenzione ordinaria (impianti “minori” art.17 del PEARS). Nel caso generale la regolamentazione comunale specifica quale titolo abilitativo sia da richiedere per la costruzione e l'esercizio degli impianti; la casistica ivi dettagliata riporta con maggior frequenza la fattispecie dell'autorizzazione edilizia e, in casi circoscritti, la concessione edilizia.
Allo stesso modo vengono individuati ed esplicitati: l'ufficio comunale competente, gli elaborati progettuali e la documentazione da acquisire, i pareri da richiedere ad altre amministrazioni, le fasi ed i tempi del procedimento.
Un capitolo a parte è dedicato alla trattazione delle serre fotovoltaiche di potenza non superiore al MW che hanno posto i maggiori problemi in fase interpretativa nel corso degli ultimi mesi dopo la pubblicazione del PEARS.
L'approccio seguito ha rigorosamente disciplinato il caso a partire dalla normativa regionale e statale vigente applicando, ove occorressero, criteri di analogia ed assimilazione a situazioni più comuni.
E' apparfoto articoloso ragionevole stabilire che, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato su serra, debba essere ottenuta un'autorizzazione edilizia corredata dalla documentazione prevista e da quella aggiuntiva specificata dal PEARS per gli impianti fotovoltaici su serra (art. 23) e per gli impianti su terreni agricoli (art. 20).
I procedimenti sono stati definiti e precisati, ancora una volta, specificando tempistica, documentazione, criteri e modalità per la valutazione delle compatibilità al dettato normativo ed introducendo distanze minime e limitazioni allo sfruttamento delle superfici coperte da pannelli solari rispetto all'estensione delle serre e delle aree interessate.
Una diversa formulazione è stata adottata anche per le misure di compensazione e le limitazioni riferite ad una definizione convenzionale della cosiddetta “fascia trasformata” e di aree “tipiche” di particolare pregio con presenza di muri di pietra a secco, mannare, alberi di carrubbo, di ulivo,mandorlo, etc. Al fine di semplificare la lettura e la comprensione di tutto il regolamento sono stati introdotti svariati casi di esempio.
Con l'iniziativa brevemente illustrata in queste righe l'amministrazione comunale ha positivamente esercitato, a parere di chi scrive, un costruttivo ruolo necessario alla scrittura di un moderno ed importante capitolo di governo del territorio già troppo sollecitato da pressanti istanze e sempre alla ricerca del delicato punto di equilibrio fra le prospettive di sviluppo economico e di crescita sostenibile.

I NUMERI DEL FOTOVOLTAICO
Risultati di un boom annunciato

Nel corso della recentissima edizione 2010 del Solarexpo di Verona, la mostra-convegno italiana più importante e fra le prime in Europa sulle fonti rinnovabili e la generazione distribuita, è stato fatto il punto sullo sviluppo del settore fotovoltaico in Italia da quando, nel 2005, sono stati introdotti i nuovi meccanismi di incentivazione. Con circa 724 MW installati nel 2009 il fotovoltaico in Italia ha raggiunto una capacità cumulativa di circa 1.142 MW a fine dello scorso anno, con oltre 71.000 impianti realizzati (39.500 nel solo 2009). Questi dati presentati a Verona dal direttore operativo del GSE (Gestore Servizi Elettrici), l'ente che cura tutta la macchina del conto energia in Italia, testimoniano il successo del settore. Nelle figure seguenti alcuni dati che riassumono lo stato del boom di installazioni e la posizione, non certo brillante, della nostra regione nel confronto con gli altri territori della nazione.
Una ultima osservazione che proviene da questi dati deriva dal fatto che l'incentivo alla costruzione degli impianti proviene da una quota della bolletta elettrica pagata da cittadini ed imprese su tutto il territorio nazionale; da ciò si configura il paradosso siciliano: il gettito proveniente dalla tariffa elettrica supera e di molto l'entità degli incentivi ottenuti nella regione; è come se i siciliani “finanziassero” gli impianti realizzati in altre zone più sviluppate del Paese.

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