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Risoluzione delle controversie tributarie pendenti con il Comune di Ragusa entro il 31 maggio 2019

Documento del 15/03/2019

UFFICIO STAMPA

Comunicato n. 207

Risoluzione delle controversie tributarie pendenti con il Comune di Ragusa entro il 31 maggio 2019


Il Settore Tributi del Comune di Ragusa fa sapere che i contribuenti hanno la possibilità di risolvere i contenziosi con l’Ente pagando entro il 31 maggio 2019 un importo agevolato, sulla base del regolamento sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte il Comune di Ragusa, approvato lo scorso 26 febbraio dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta municipale.
A offrire quest’opportunità “agevolata” di risoluzione delle controversie è la legge di conversione al decreto fiscale 2019, recepita appunto con l'apposito Regolamento comunale n. 28 del 26/2/2019, che consente di definire le liti in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato dal contribuente entro il 24 ottobre 2018 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non sia ancora concluso con pronuncia definitiva. La “chiusura” riguarda esclusivamente le controversie instaurate avverso avvisi di accertamento TARSU/TARES/TARI, o ICI, IMU/TASI.
La domanda di definizione agevolata, da redigersi sull'apposito modello predisposto dal Comune e sulla base delle istruzioni di ausilio alla compilazione disponibili sul sito internet dello stesso Ente, deve essere presentata dai contribuenti interessati entro il 31 maggio prossimo (entro questa data, infatti, si conclude il termine per versare gli importi dovuti o la prima rata, e presentare la relativa domanda di definizione della controversia) e può essere notificata con raccomanda A/R, tramite posta elettronica certificata o consegnata a mano.
Per la definizione delle controversie tributarie sono dovuti i seguenti importi:
- è dovuto il pagamento del 100% dell’imposta, in caso di soccombenza del contribuente;
- è dovuto il 90% in caso di ricorso pendente in primo grado;
- è dovuto il 40% dell’imposta se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune;
- è dovuto il 15% dell’imposta se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune;
- disposizioni specifiche sono previste in caso di soccombenza reciproca.
Nel caso in cui gli importi dovuti superassero i 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale per un massimo di 20 rate trimestrali. Le rate successive alla prima vanno rispettivamente versate entro il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.
È esclusa la compensazione.




Ragusa 15/03/2019


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