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IMU: Istruzioni per l'anno 2013

Documento del 31/05/2013

Il Dipartimento Risorse Economiche ha emanato una circolare esplicativa sulla sospensione dell'acconto Imu. In base a quanto disposto in sede di Consiglio dei Ministri il 17 maggio u.s. e nelle more di una complessiva riforma della disciplina fiscale sul patrimonio immobiliare che dovrà avvenire entro il 31 agosto 2013, il pagamento dell’acconto IMU, con scadenza 17 giugno 2013, è sospeso nei seguenti casi:
 • Abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6, C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali).
Sono esclusi dalla sospensione i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1(abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

• Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6, C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali) dei soci assegnatari;
• Unità immobiliari oggetto di assegnazione in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP);
• Unità immobiliari e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;
• Terreni agricoli;
• Abitazioni rurali e fabbricati rurali strumentali.
 In tutti gli altri casi, occorrerà versare il 50% dell’IMU calcolata sulla base delle aliquote deliberate dal consiglio comunale con la Deliberazione n. 60 del 11/10/2012 e quindi:
- 4 per mille per l’abitazione principale (A/1, A/8, A/9) con detrazione dell’imposta pari a euro 200,00 a cui si aggiunge la maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26, a condizione che questo dimori abitualmente e sia residente anagraficamente; la maggiorazione non può superare l’importo massimo di euro 400,00;
- 7,6 per mille per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili

Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina

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