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Elezioni del Presidente della Regione e dell' Assemblea Regionale Siciliana del 28/10/2012: Presidenti di seggio e Scrutatori
Documento dello 08/10/2012
Scrutatori
La normativa di riferimento è dettata dall’art. 27 della l.r. 20 marzo 1951 n. 29 come modificato dall’art. 6 della l.r. 12 agosto 1989 n. 18.
In occasione delle consultazioni Regionali, l’Organo competente alla nomina degli scrutatori è la Commissione Elettorale Comunale.
Gli scrutatori sono nominati, per ciascuna sezione del comune, mediante estrazione a sorte tra gli elettori che abbiano fatto richiesta di iscrizione nell’elenco delle persone idonee all’ufficio.
-essere elettore del comune in cui si effettua l’elezione
-di essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo (il titolo di studio richiesto è riferito a quello previsto dalla normativa vigente al momento del conseguimento del titolo stesso)
-di non essere candidato alla elezione e di non essere ascendente (nonno, genitore), discendente (figlio/a, nipote in linea diretta), parente o affine sino al secondo grado (fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, cognato/a) o coniuge di un candidato
Motivi di esclusione dalle funzioni di scrutatore
Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore:
-i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti
-gli appartenenti alle Forze Armate in servizio
-i medici provinciali, ufficiali sanitari o medici condotti
-i Segretari Comunali o dipendenti comunali addetti a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali comunali
-i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Presidenti
Per l'eventuale sostituzione da effettuarsi in caso di rinuncia del titolare, può essere presentata istanza al Commissario.
-essere elettore del comune in cui si effettua l’elezione
-di essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo (il titolo di studio richiesto è riferito a quello previsto dalla normativa vigente al momento del conseguimento del titolo stesso)
-di non essere candidato alla elezione e di non essere ascendente (nonno, genitore), discendente (figlio/a, nipote in linea diretta), parente o affine sino al secondo grado (fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, cognato/a) o coniuge di un candidato.
Importante:
Art.16 comma 2° della L.R. Sicilia 15/09/1997 n.35
Il segretario non può appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio ne può essere legato dal rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado (coniuge, padre, figlio, zio, suocero, nuora, cognato...)
Come previsto dall’art. 23 del D.P.R 16/5/1960 n. 570 e dall’art. 38 del D.P.R. 30/03/1957 n. 361:
-coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 70° anno di età
-i dipendenti del Ministero dell’Interno
-gli appartenenti alle Forze Armate in servizio
-i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali.


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