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Ravvedimento operoso Ici

Documento del 23/12/2005

Il Dirigente del Settore Tributi avvisa che, qualora i contribuenti soggetti all’imposta comunale sugli immobili non abbiano versato l’imposta entro le scadenze, possono ancora effettuare il pagamento accedendo all’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art.13, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997.
Tale articolo consente infatti di versare:
  • Entro 30 giorni dalla scadenza l’imposta con la sanzione ridotta del 3,75% e con gli interessi nella misura legale del 2,5% annuo calcolati per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza.

  • Entro un anno dalla scadenza l’imposta con la sanzione del 6% e gli interessi nella misura del 2,5% annuo calcolati per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza.

Il contribuente, quindi, indicherà nel bollettino di c/c postale la somma complessiva dovuta composta dal tributo, sanzione ed interessi e sbarrerà l’apposita casella “ravvedimento operoso” e verserà quanto dovuto.

Il Dirigente del Settore IV

D.ssa O. Parrino



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