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Nuove norme su certificazione nella Pubblica Amministrazione - Legge di stabilità 2012 - L.183/2011

Documento del 10/01/2012

AVVISO ALLA CITTADINANZA a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2012 - L.183/2011 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14.11.2011, n. 265 S.O.

A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2012, L.183/2011, dal 1° gennaio 2012 gli uffici pubblici non possono richiedere né rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonché ai Gestori di pubblico servizio ( Enel, Telecom, ACI, etc), tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d’ufficio ai sensi della nuova formulazione dell’art. 74, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi sono infatti obbligati ad operare esclusivamente con le autodichiarazioni prodotte dai cittadini, favorendo la decertificazione voluta dalla legge.

Gli Uffici comunali dello Stato Civile e dell’Anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati solamente ad uso privato. A tal fine non potranno più essere rilasciati certificati  anagrafici da presentare ad altre P.A. e/o Gestori P.S.   per uso ad esempio: pensioni, assegni familiari, sussidi sociali, scolastico, fiscale, agevolazioni agricole, etc.

A tal proposito, l’art. 45 della sopracitata L. 183/2011 impone, infatti,  sui certificati rilasciati,  relativi a stati, qualità personali e fatti,  di apporre la seguente dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
La mancata apposizione di detta dicitura comporta la nullità del certificato.

Per i certificati anagrafici, ad uso privato, è previsto il pagamento dell’imposta di bollo pari ad € 14,62 + € 0,52 per diritto di segreteria.

Il cittadino può utilizzare le autocertificazioni anche per i rapporti con le Istituzioni private (Banche, Assicurazioni, Agenzie d’affari, Poste italiane, notai, etc.),  che consentano l’utilizzo delle norme del Testo Unico sulla documentazione amministrativa di cui all’art. 2 D.P.R. 445/2000.

Si rammenta, infine, che l’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati ( art. 46 D.P.R. 445/2000), è gratuita e non comporta l’autenticazione della firma.

I modelli per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere richiesti allo sportello dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile.

Gli Uffici sono a disposizione per ogni chiarimento e per ogni supporto ai Cittadini.

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