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Ordinanza sulla chiusura e apertura degli esercizi commerciali anno 2005

Documento del 10/02/2005

Ordinanza N.243 /sett.XI r.o.d.

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XI
Pianificazione Sviluppo Economico del Territorio

IL DIRIGENTE


  • Visti gli artt. 12,13 e 14 della L.R. 22 dicembre 1999 che disciplina in generale gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali nella Regione Siciliana ed in particolare nei Comuni individuati ad economia prevalentemente turistica o città d’ arte nonché le possibili deroghe alla chiusura domenicale e festiva degli stessi;

  • Visto l’art. 14 della L.R. 30.10.2002 n.16;

  • Considerato che il comma 2 dell’ art. 13 della citata Legge Reg.le prevede che nei comuni individuati dalla Regione Siciliana ad economia prevalentemente turistica o città d’arte tale deroga è disposta dal Sindaco in conformità ad accordi con le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

  • Considerato ancora che con Decreto dell’Assessore Regionale alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca n. 1746 del 20.10.2000, la città di Ragusa è stata individuata come Comune ad economia prevalentemente turistica e città d’arte per tutto il territorio comunale e per l’intero anno;

  • Visti gli esiti della concertazione, avvenuta in data 3 febbraio 2005 con le associazioni di categoria, con le Organizzazioni Sindacali nonché con le associazioni di tutela dei consumatori, che vede tutti i soggetti sostanzialmente d’accordo nella proposta di calendario dei giorni domenicali e festivi nei quali derogare dall’obbligo della chiusura per l’intero anno 2005, proposta avanzata dalla ConfCommercio Provinciale di Ragusa, con l’adesione della Confesercenti Provinciale e del CIDEC
  • Vista la Legge Regionale del 22 Dicembre 1999 N. 28 ed il D.A. N.1746 del 20. 10.2000;

ORDINA

1.Per tutto l’anno 2005, gli esercizi commerciali di vendita al minuto del settore alimentare e non alimentare possono restare aperti tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue o alle ore ventitre in vigenza dell’ora legale. Nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle dodici ore giornaliere.

2.Gli esercizi ubicati nella fascia costiera, ad Ibla ed S. Giacomo Bellocozzo hanno facoltà di derogare dalla superiore disposizione stabilendo liberamente e senza limitazioni l’orario di apertura e chiusura del proprio esercizio.

3.L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

4.Tutti gli esercizi di vendita al dettaglio devono rispettare l’obbligo della chiusura domenicale e festiva.

5.Gli esercizi ubicati nella fascia costiera, ad Ibla, ed a S. Giacomo Bellocozzo hanno facoltà di derogare dal superiore obbligo per tutte le domeniche e festivi dell’intero anno mentre tutti i restanti esercizi hanno facoltà di derogare dallo stesso solo nei giorni indicati nella tabella allegato A) , parte integrante della presente ordinanza

6.Le superiori disposizioni non si applicano alle rivendite di generi di monopolio; agli esercizi di vendita interna ai campeggi, ai villaggi ed ai complessi turistici ed alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; alle gelaterie ed gastronomie; alle rosticcerie e pasticcerie; agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, e articoli da giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti di antiquariato e mobili di arredamento, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le superiori attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, nonché alle sale cinematografiche ed agli esercizi che effettuano esclusivamente la vendita attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti.

7.I trasgressori saranno puniti a termini di Legge.

8.Il corpo di Polizia Municipale e gli altri corpi di Polizia sono incaricati della esecuzione della presente disposizione.

Ragusa 03/02/2005

IL DIRIGENTE
dr. Giuseppe Mirabelli


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