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Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Documento del 18/01/2019

"La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale" è stata introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001, che rappresenta un importante contributo all'attuazione delle strategie comunitarie per lo sviluppo sostenibile rendendo operativa l'integrazione della dimensione ambientale nei processi decisionali strategici.
A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 entrato in vigore il 13/02/2008 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 2010, n. 186.
La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito nell'art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., "ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile".
L'autorità procedente, la pubblica amministrazione che elabora il piano programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma, contestualmente al processo di formazione del piano o programma, avvia la valutazione ambientale strategica che comprende:
• lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
• l'elaborazione del rapporto ambientale;
• lo svolgimento di consultazioni;
• la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
• la decisione;
• l'informazione della decisione;
• il monitoraggio.
L'autorità competente è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS.
Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 463 del 29/12/2020, in applicazione della L.R. n. 19/20 art. 18 comma 10 che stabilisce “L’autorità competente per la valutazione dei piani attuativi e delle varianti parziali agli strumenti urbanistici comunali è individuata da ciascun comune all’interno dell’ente, nell’ambito della propria autonomia, nel rispetto dei principi generali di separazione, autonomia e competenza, stabiliti dalla normativa vigente”, si è stabilito:
1) Individuare l'autorità competente per le Valutazioni Ambientali Strategiche ai sensi della legge regionale n. 19/20 art. 18 commi 8 e 10 nella figura del Dirigente del Settore 3 – “Governo del Territorio - Centro Storico - Urbanistica ed Edilizia Privata “ in quanto struttura comunale in cui sono incardinati i procedimenti urbanistici e territoriali;
2) Individuare il Servizio 1 “Gestione piani urbanistici, Pianificazione territoriale” quale Ufficio del Responsabile del Procedimento VAS.

Parcheggio Peschiera

-Rapporto ambientale

-Qestionario Consultazione

-Sintesi non tecnica

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