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Ravvedimento operoso ici
Documento del 17/12/2008
Ufficio del Dirigente
Via S. Vito n.176 – Tel 0932676715-0932676716 – Fax 0932676702 –
E-mail ufficio.tributi@comune.ragusa.it
L’Assessore ai Tributi Dott. Salvatore Roccaro avvisa che, qualora i contribuenti soggetti all’imposta comunale sugli immobili non abbiano versato l’imposta entro la scadenza del 16 dicembre u.s., possono ancora effettuare il pagamento accedendo all’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art.13, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997, come modificato dall’art.16, c.5 del D.L. n.185 del 29/11/08.
Tale articolo consente infatti di versare:
- Entro 30 giorni dalla scadenza l’imposta con la sanzione ridotta del 2,5% e con gli interessi legali, calcolati per ogni giorno di ritardo, rispetto alla scadenza nella misura annua del 3% (Decreto Ministeriale 12/12/07 art.1).
- Entro un anno dalla scadenza l’imposta con la sanzione del 3% e con gli interessi legali, calcolati per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza, nella misura annua del 3% (Decreto Ministeriale 12/12/07 art.1).
Il contribuente nel caso di pagamento mediante bollettino di c/c postale ICI, indicherà la somma complessiva dovuta composta dal tributo, sanzione ed interessi, sbarrerà l’apposita casella “ravvedimento” e verserà quanto dovuto presso gli Uffici Postali, gli sportelli della SERIT SICILIA S.p.A. e il sito internet della stessa www.M.P.SERIT.it (epayweb).
Il contribuente nel caso di pagamento tramite il modello F24 dovrà sbarrare la casella “Ravv.” e indicare separatamente l’imposta da pagare con il relativo codice tributo (es. Imposta per abitazione principale cod.3901, ecc.), la sanzione con il relativo codice 3907 e gli interessi con il relativo codice 3906.
Il pagamento mediante F24 può essere effettuato presso gli uffici postali, gli sportelli della SERIT. S.p.A. e le banche.
Si avverte che, qualora le nuove sanzioni sopra indicate dovessero essere modificate in senso peggiorative in sede di conversione del decreto legge n.185 del 29/11/2008, i contribuenti dovranno provvedere ad integrare gli importi versati a tale titolo".


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